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GUIDA ALL’ ICI 2009
Si informa che il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008) che prevedeva l’esenzione, dal pagamento dell’imposta Comunale sugli immobili per le abitazioni principali e per gli immobili assimilati (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze.
La norma di esenzione si applica anche, alle abitazioni che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato a quelle principali.
Si precisa che con Risoluzione N.1/DF del 04/03/2009 il Ministero dell’Economie e delle Finanze ha chiarito che i casi di assimilazione sono specificamente:
1) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2) l’unita’ immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il terzo grado di parentela ed affini fino al secondo grado purché ne sia stata data comunicazione a questo Ente;
Sono esclusi dall’esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9.
I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) possono essere effettuati sul conto corrente postale n. 69546547 intestato a: Comune di Campofelice di Roccella – oppure attraverso versamento tramite modello F24.
Si stabilisce altresì, che il pagamento dell’I.C.I. dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
I contribuenti che possiedono immobili ubicati nel Comune di Campofelice di Roccella devono sapere che per l’anno 2009 le aliquote I.C.I. sono:
1 - Unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie, 6‰ per i residenti e 7‰ per i non residenti;
2 – Unità immobiliari adibite a destinazione diversa da abitazione e per le aree fabbricabili, 6‰ per i residenti e 7‰ per i non residenti;
3– Terreni agricoli, 4 ‰ per i residenti e 7‰ per i non residenti;
4 - Unità immobiliari possedute da imprese realizzati per la vendita e non venduti 4‰ e per un periodo di anni 3 (tre) e 5‰ per i non residenti
Aree edificabili
Il valore venale delle aree edificabili ai soli fini dell’accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2009:
ZONA
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AREA LOTTIZZATA A MQ.
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AREA NON LOTTIZATA. A MQ.
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AREA DI SUPERFICE INFERERIORE AL MINIMO PREVISTO PER L’EDIFICAZIONE A MQ.
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Zona “B” centro urbano
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Euro 350,00
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Euro 250,00
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Euro 100,00
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Zona “C1”edilizia popolare
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Euro 250,00
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Euro 150,00
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Euro 80,00
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Zona “C2” espansione centro urbano
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Euro 200,00
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Euro 150,00
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Euro 80,00
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Zona “C3” Turistico Alberghiera
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Euro 80,00
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Euro 45,00
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Euro 25,00
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Zona “G” resid. Sogg. A Lottizzazione
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Euro 70,00
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Euro 45,00
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Euro 20,00
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Zona “D” insediamenti
produttivi
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Euro 35,00
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Euro 20,00
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Euro 10,00
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Come si calcola l’I.C.I.
Se il fabbricato è iscritto al Catasto, è sufficiente prendere la Rendita Catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare per:
- 100 per le abitazioni, magazzini e depositi;
- 50 se si tratta di immobili di categoria D (alberghi banche etc.)
- 34 se si tratta di locali commerciali categoria C/1;
Per i terreni agricoli va rivalutato il reddito domenicale del 25% e moltiplicato per 75;
Se un fabbricato è in costruzione, l’I.C.I. si paga sul valore dell’area fabbricabile.
Per informazioni e per ritirare i bollettini di versamento ci si può rivolgere all’ufficio tributi (tel. 0921939142/145 ) nei giorni di apertura al pubblico: da Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e Martedì e Giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il Responsabile del Procedimento Il Funzionario Responsabile
(Giovanni Amato) (Dott. Antonino Guzzio)
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