Deliberazioni (L.R. n.11/2015 art 18)

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

Numero delibera di Consiglio:
12
Data seduta:
venerdì 29 aprile 2016

omissis ……

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Politiche Economiche e Finanziarie n. 11 del 13/04/2016, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 85 del 18.12.2014;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 2016 come segue:
– aliquota base 1,06%
– aliquota abitazione principale 1,06, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7):
– aliquota dello 0,58 % – aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7):
5. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l’anno 2016, non è più possibile l’applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
6. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):
– gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
– i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
– i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
– una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 2016 /delibera C.C. n. 10 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; – la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
7. di dare atto che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all’IMU:
– unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
8. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:
– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso
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in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; – per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;
9. di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):
– per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
10. di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
11. di dare mandato al Dirigente del settore economico-finanziario di procedere, durante l’anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l’IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;
12. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine di legge, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
13. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune . Successivamente,
14. Su proposta del Vice Presidente, approvata con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.

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