EMERGENZA CORONAVIRUS – TUTTE LE INFO

1) ASSISTENZA DOMICILIARE CROCE ROSSA E PROTEZIONE CIVILE

2) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I SOGGIORNANTI IN ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO

3) INFO CORONA VIRUS – AGGIORNATO AL DPCM 11.03.2020

1. ASSISTENZA DOMICILIARE

Come precisato nel seguente Avviso Assistenza Domiciliare è attivo il servizio di assistenza domiciliare, in collaborazione con le Associazioni di Protezione Civile ONVGI, AQUILE E CROCE ROSSA ITALIANA per consegna di farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità per i soggetti sotto indicati:

1) Persone fisicamente impedite e ultra sessantacinquenni che non abbiano possibilità di avvalersi della fatttiva collaborazione di un familiare;

2) Persone con obbligo di quarantena domiciliare e che non abbiano possibilità di avvalersi della fattiva collaborazione di un familiare;

BASTA CHIAMARE AI NUMERI: 3348616650 E 3773728340.

 

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RITORNO IN SICILIA

Chiunque abbia fatto ritorno in Sicilia deve comunicare tale circostanza al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.campofelicediroccella@pec.it (INDIRIZZO PEC) o protocollo@comune.campofelicediroccella.pa.it (INDIRIZZO MAIL) o urp@comune.campofelicediroccella.pa.it (INDIRIZZO MAIL), fornendo i seguenti dati:

  1. cognome e nome e data di nascita;
  2. sesso;
  3. indirizzo di residenza;
  4. città di residenza;
  5. telefono;
  6. comune di provenienza;
  7. mezzo di trasporto utilizzato;
  8. data di arrivo;
  9. stato di salute;
  10. indirizzo di isolamento.

Si può compilare anche il seguente modulo: scheda di monitoraggio rischi  pdf

scheda di monitoraggio rischi word

OLTRE ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO DA INVIARE AL COMUNE, E’ NECESSARIO:

1) Consultare, immediatamente, il Medico di Famiglia;

2) Registrarsi presso il Sito della Regione Siciliana a questo indirizzo www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php

3) Informare l’ASP competente.

 

3.INFO CORONAVIRUS

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche.

Nei Provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri  DPCM 8 marzo 2020, DPCM 09 marzo 2020 e DPCM 11.03.2020 e nelle Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione SicilianaOrdinanza contingibile e urgente n. 3 del 08.03.2020Ordinanza Contingibile e Urgente n. 4 del 08.03.2020, sono previste tutte le restrizioni per le Persone Fisiche, le Attività Commerciali, Scuole ecc… che potete anche trovare nella Direttiva n. 1 emergenza epidemiologica COVID – 19 emessa dal Sindaco del Comune di Campofelice di Roccella, e che qui di seguito si sintetizzano:

1) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A seguito della pubblicazione del DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11.03.2020, infatti, tutti gli spostamenti  in entrata ed in uscita delle persone fisiche, devono essere comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità (art.1 comma 1 lett. a DPCM 8 marzo 2020) che devono essere dettagliatamente precisati nel seguente modello di Autocertificazione aggiornato alla Disposizione del 17.03.2020 del Ministero dell’Interno nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile_1 che deve essere esibito in caso di conrolli dalle Forze dell’Ordine.

2) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

3) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

4) Sono sospese le attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle universita’ fino al 3 aprile;

5) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’ Allegato 1 DPCM 11.03.2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

6)Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

7) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’Allegato 2 DPCM 11.03.2020;

8)Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

9) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

10) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

11) Per le attività commerciali consentite, i gestori garantiscono un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

12) Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’intemo dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafannacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione;

13) Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luogo pubblico o in locali aperti al pubblico.

LA VIOLAZIONE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI E’ PUNITA, PER LE PERSONE FISICHE, A NORMA DELL’ART. 650 C.P. (ARRESTO SINO A TRE MESI E AMMENDA DI €.206,00), SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’ GRAVE REATO (ART. 452 C.P. – RECLUSIONE SINO A 12 ANNI).

LA VIOLAZIONE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, COMPORTA LA SOSPESIONE DELL’ATTIVITA’.

Le raccomandazioni

1)Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3) Evitare abbracci e strette di mano.
4) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
5) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
6) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva.
7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
11) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 

 

 

 

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